ASILO NIDO:
Luogo in cui si esercita un'attività socio educativa legge n. 1044 del 6 dicembre 1971. Per bimbi da 3 mesi a 3 anni. Minimo 25 massimo 75 bambini (bimboporto massimo 45), 12 mq di superficie a bambino. Permanenza illimitata, in funzione degli orari di funzionamento, rapporto numerico educatrice/bambini 1/10 dall'anno in poi e 1/6 nella sez. lattanti, necessaria una programmazione didattica e la divisione in gruppi di età omogenee.Baby-parking o centro di custodia oraria: servizio ricreativo che accoglie minori non in età di scuola dell'obbligo e destinato a favorire la socializzazione dei bambini. Permanenza massimo 5 ore consecutive con una interruzione di almeno un ora. Dai 13 mesi ai 6 anni. 5 mq a bambino. non necessita la divisione in gruppi e non necessita l'attività didattica. rapporto numerico 1/15. MASSIMO 25 BAMBINI
Sezioni Primavera: servizio socio-educativo, integrativo dei servizi nido. attivato presso scuole dell'infanzia per bambini da 24 a 36 mesi. massimo 20 bambini. rapporto numerico 1/10. 6 mq a bambino.
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA:
Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6.3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e
gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso.
Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.